Pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi

Pignoramento presso terzi

L'atto con il quale ha inizio un'operazione di espropriazione forzata è definita secondo il diritto italiano come pignoramento. Questa operazione può essere attuata attraverso tre metodologie, ossia tramite pignoramento mobiliare (consistente in una procedura che sottopone a vincolo di indisponibilità i beni materiali del debitore, ad esempio un'auto o una moto), pignoramento immobiliare (concernente il pignoramento o la vendita all'asta di beni immobiliari con l'obiettivo di soddisfare le richieste del creditore, questo nel caso in cui il debitore fosse intestatario di uno o più beni immobili, ovviamente) e poi esiste il pignoramento presso terzi sul quale ci soffermeremo più dettagliatamente nel proseguo dell'articolo.

Cos'รจ il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è una metodologia di pignoramento che permette al creditore di pignorare non più o beni mobili o immobili, ma addirittura dà allo stesso la possibilità di pignorare i beni che ancora non sono in possesso del debitore, solitamente i beni in questione sono somme di denaro che devono essere di diritto versate al debitore da parte di un soggetto terzo. Questo soggetto viene considerato terzo pignorato e la notifica dell'atto di pignoramento da parte del creditore và esteso oltre che al debitore anche al terzo soggetto, in quanto debitore del debitore. Il terzo pignorato dovrà consegnare la somma pignorata direttamente al creditore, saltando il debitore al quale egli doveva la somma.

Possibili terzi pignorati

Il pignoramento verso terzi in linea generale può avvenire attraverso tre tipi di canali, ossia: per via del conto corrente, attraverso lo stipendio o tramite la pensione. Nel primo caso, il pignoramento tramite il conto corrente, consiste nell'esaurire il credito accumulato dal debitore attraverso i fondi presenti nei conti correnti dello stesso, questo tipo di pignoramento non ha limiti di somme da considerarsi, i beni possono essere pignorati fino all'esaurimento del credito.
Invece per quanto concerne il secondo caso, ovvero il pignoramento dello stipendio, questo è possibile in quanto è in tutto e per tutto un credito che il debitore vanta verso un terzo, che sia un datore di lavoro privato o anche pubblico, ma questo può essere pignorato solo in parte ed a seconda dei casi, il limite dello stipendio pignorato equivale al massimo di un quinto dello stesso, che si calcola al netto delle ritenute di legge e delle cessioni volontarie precedenti l'atto. Mentre per quanto concerne il terzo caso che riguarda il pignoramento della pensione il discorso è simile in quanto il valore massimo di pignorabilità della stessa è uguale a quello dello stipendio, ossia un quinto sempre al netto delle ritenute di legge e delle cessioni volontarie precedenti, ma il terzo fattore da considerarsi nel calcolo di questa somma è quella che viene chiamata l'esigenza minima vitale.

Procedura

Qualunque sia il caso in questione, pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente, il creditore ha l'obbligo di notificare l'atto di pignoramento non solo al debitore, ma la notifica và estesa anche al terzo pignorato, come già detto. Ora, una volta avvenuto ciò, la palla passa al terzo pignorato, il quale dovrà confermare di essere davvero in una situazione di debito col primo debitore, inviando una dichiarazione ove, appunto, dichiara di dover dei soldi allo stesso. Nel caso in cui questa dichiarazione non venga inviata una seconda udienza verrà fissata dal giudice ed in questa il terzo pignorato dovrà presentarsi fisicamente e dimostrare se quanto detto in precedenza fosse vero, ovvero che lui sarebbe debitore del primo debitore. In caso di assenza all'udienza il credito verrà considerato non contestato e quindi automaticamente il giudice, in assenza del terzo pignorato, intimerà questo a versare al creditore le somme richieste. Il terzo pignorato può contestare l'ordine solo nel caso in cui egli potesse dimostrare di non aver avuto notizia alcuna della notifica.
Esistono tuttavia dei beni che non sono pignorabili come ad esempio i sussidi ai quali si ha diritto in caso di maternità o malattia, oppure i crediti alimentari o quelli che hanno per oggetto sussidi di sostentamento, o anche crediti dovuti a funerali da casse di assicurazione.