Leasing è un termine inglese che deriva dal verbo 'to lease' che significa affittare. Indica la locazione finanziaria e trae le sue origini dal sistema del common law di origine britannica poi estesa agli Stati Uniti ('La formazione del diritto ha origine prevalentemente dalle decisioni del giudice e dalle sentenze del sistema giudiziario anziché da norme giuridiche generali e da codici').
Attraverso il leasing un intermediario finanziario acquisisce da un produttore o da un commerciante la proprietà di un bene (generalmente strumentale) per poi cederne l'uso esclusivo ad una persona giuridica (imprenditore, azienda) che la usa per un periodo predeterminato durante il quale versa dei canoni periodici, esauriti i quali ha l'opzione di acquisirne la proprietà (riscatto ad un prezzo ovviamente inferiore) o renderlo alla società di leasing.
La sua prima apparizione come strumento finanziario avviene negli Stati Uniti, nel secondo dopoguerra.
In Italia appare alla fine degli anni settanta, e - contrariamente a quello che si può immaginare - per iniziativa di alcuni operatori privati, più attenti alle esigenze degli imprenditori e pronti a cogliere le opportunità che questa nuova forma di finanziamento - a metà strada tra il prestito e l'affitto - offriva.
Le banche si muoveranno solo dopo qualche anno, prima provando ad annusare questo mercato, poi successivamente - accortesi delle enormi potenzialità dello strumento e intelligentemente consce della maggior competenza delle società private - finendo per associarle e/o acquisirle in toto.
Per il suo carattere prevalentemente strumentale si rivolge a quegli operatori che preferiscono conservare la loro liquidità per la normale gestione dell'attività senza immobilizzare capitale nell'acquisto di macchinari o stabilimenti.
Il leasing immobiliare si fa preferire ad altri strumenti finanziari quali prestiti, mutui, finanziamenti, rateizzazioni, perché gode di particolari benefici (agevolazioni fiscali) che permettono all'imprenditore di scaricare come spese di gestione i canoni, anziché ammortizzare il bene.
Un altro vantaggio è che tutte le spese accessorie (bollo, assicurazione per le automobili, tasse e manutenzione per gli immobili) sono a carico della società di leasing e vengono conglobate nei canoni, evitando anche noiose scadenze, scritture contabili e adempimenti fiscali.
Insomma ha le sue comodità
Ovviamente attraverso il leasing - più propriamente attraverso il leasing immobiliare - si può ottenere la disponibilità di beni immobili (il capannone per l'impresa, l'ufficio per il professionista, il negozio per il commerciante, eccetera) senza impegnare capitali, senza iscrivere ipoteche, senza dover accendere mutui, senza pagare le relative tasse e spese accessorie: provvede a tutto la società di leasing, all'imprenditore, al professionista, al commerciante spetterà solo il puntuale pagamento dei canoni.
Se tutto andrà come previsto alla fine del periodo concordato potrà ottenere la piena proprietà del bene, cioè procedere al riscatto con quello che viene chiamata la 'rata finale'. Non riusciamo ad immaginare una valida motivazione, ma volendo potrà anche rinunciare a quest'ultimo passaggio o indicare un terzo come proprietario finale.
Fino a qualche anno fa questa soluzione era riservata unicamente alle persone giuridiche (cioè società o professionisti con partita IVA per brevità). Ora è possibile anche per le persone fisiche.
Soprattutto per quei lavoratori che pur avendo un buon reddito non riescono ad ottenere dalle società che erogano mutui la somma necessaria all'acquisto, attraverso il leasing immobiliare abitativo possono cominciare ad abitare la casa desiderata, pagano un canone generalmente superiore a quello che sarebbe il normale affitto, ma possono scaricare fiscalmente gli importi pagati (fino a ottomila euro se sono sotto i trentacinque anni, se no solo quattromila euro come per il mutuo, ma continuando a scaricare fino al 19% delle rate del canone, siano esse trimestrali o semestrali).
Il leasing immobiliare abitativo gode anche delle tutele previste per la prima casa quali la sospensione dei canoni fino a 12 mesi in caso di perdita di lavoro, la restituzione della quota capitale già versata in caso di rescissione anticipata del contratto e di successiva conseguente vendita dell'immobile ad altra persona.